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CAPITOLO PRIMO – I difetti nella vendita tra Codice civile e Codice del consumo

  • 1. La riflessione dottrinale sulla natura della garanzia: dalle teorie della responsabilità precontrattuale a quelle della responsabilità contrattuale. La garanzia quale responsabilità contrattuale speciale il cui presupposto è costituito non dall’inadempimento di un’obbligazione ma dall’oggettiva, imperfetta attuazione dell’effetto traslativo derivante da situazioni preesistenti alla vendita.

 

  • 2. Vizio, mancanza di qualità ed aliud pro alio datum: tre distinte figure di difformità dell’attribuzione traslativa. La difficoltà di distinguere nel caso concreto l’ipotesi del vizio dalla mancanza di qualità e dall’aliud pro alio datum. La tendenza della giurisprudenza ad estendere l’ambito di operatività dell’aliud pro alio datum. L’orientamento della dottrina verso il superamento della distinzione: la possibilità di apprezzare le tre ipotesi di difformità sia sotto un profilo oggettivo che soggettivo.

 

  • 3. Le discipline applicabili nelle ipotesi del vizio, mancanza di qualità e aliud pro alio datum. La difficoltà della dottrina di rinvenire tra vizi e mancanza di qualità un’“apprezzabile” differenza di disciplina. La progressiva erosione da parte della giurisprudenza dell’area di applicazione della garanzia redibitoria e mancanza di qualità a favore degli strumenti di tutela offerti dalla responsabilità contrattuale. La prospettiva di unificazione dei tre istituti in un unico strumento di tutela per inesecuzione o inattuazione del contratto.

 

  • 4. Il risarcimento del danno ex art. 1494 quale azione tendente a porre il compratore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. L’assoggettamento dell’azione di risarcimento del danno agli stessi termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1495. La possibilità, riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ipotesi in cui l’evento dannoso leda non solo i diritti acquistati dalla parte in base al contratto, ma anche i diritti assoluti della medesima.

 

  • 5. Le finalità della direttiva 99/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo”. L’insoddisfazione della dottrina italiana verso il provvedimento di attuazione della direttiva che introduce una disciplina imperfetta, lacunosa e di difficile coordinamento con le regole di diritto interno. L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina. Il problema della natura della posizione giuridica privilegiata riconosciuta al consumatore: impossibilità di rinvenire in essa uno status. Il collegamento dei contratti stipulati dal consumatore con l’attività svolta: teoria dello scopo e della competenza. Dai contratti dei consumatori al terzo contratto e al contratto asimmetrico. L’iniziativa maturata in ambito europeo verso una armonizzazione massima: la subordinazione del valore della maggiore uniformità normativa al valore di protezione dei cittadini nelle dinamiche del consumo.

 

CAPITOLO SECONDO – Conformità al contratto e responsabilità del venditore.

  • 6. La scelta operata a livello comunitario a favore del concetto di non conformità. Il difetto di conformità e l’aliud pro alio datum: l’impossibilità di far rivivere la figura dell’aliud pro alio datum all’interno di una distinzione tra consegna di beni totalmente diversi da quelli previsti dal contratto e consegna di beni non conformi. Esclusione dal concetto di “non conformità” dei cosiddetti vizi giuridici e possibilità, invece, di ricomprendervi le ipotesi di irregolarità giuridiche.

 

  • 7. Il fondamento della responsabilità del venditore per difetto di conformità: il riproporsi dell’alternativa tra teoria della garanzia e teoria della responsabilità. La conformità al contratto quale oggetto di un’obbligazione distinta da quella di consegna in senso proprio. L’estensione dell’ambito di operatività della nuova disciplina sia alla vendita di cose di genere, che alla vendita di cose di specie. La corrispondenza tra scambio promesso e scambio realizzato e passaggio dalla prospettiva del vizio occulto a quella dell’inadempimento.

 

  • 8. L’obbligazione di conformità ed il contratto: il concreto regolamento di interessi quale principale parametro di riferimento per valutare la conformità del bene. Le presunzioni di conformità intese come regole legali di integrazione contrattuale. I parametri soggettivi ed oggettivi ai quali si riconducono le presunzioni previste dall’art. 129 cod. consumo, comma 2. Le ragionevoli aspettative e l’affidamento tutelabile: il ruolo del corrispettivo e delle superiori capacità critico-cognitive del consumatore nella formazione dell’affidamento ex latere accipientis. Il principio dell’autoresponsabilità. L’autonomia negoziale e l’art. 134 cod. consumo: meritevolezza del concreto ed autonomo assetto di interessi posto in essere dalle parti.

 

  • 9. Le dichiarazioni idonee a suscitare ragionevoli aspettative nel consumatore: loro carattere pubblico e loro precisione sulle caratteristiche specifiche dei beni. La pubblicità commerciale quale strumento di promozione del prodotto: sua funzione informativa e persuasiva. Le dichiarazioni non veritiere contenute nella pubblicità: superamento della loro rilevanza sotto un profilo di mera responsabilità precontrattuale e conseguente contrattualizzazione dell’informazione. La pubblicità ingannevole non più quale mero oggetto di inibizione da parte dell’autorità garante della concorrenza e del mercato ma parametro di riferimento per valutare la conformità del bene al contratto.

 

CAPITOLO TERZO – L’apparato rimediale a tutela del consumatore

  • 10. La responsabilità del venditore per tutti i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, non solo di quelli preesistenti alla conclusione del contratto, ma anche di quelli sopravvenuti tra la stipulazione e la consegna. Deroga al principio del passaggio del rischio. Fondamento squisitamente oggettivo dei rimedi diretti a reagire alla inattuazione o inesatta attuazione dello scambio.

 

  • 11. Garanzia per vizi e azione di esatto adempimento: le ragioni comunemente addotte dalla dottrina per escludere l’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento. L’impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa quale quid pluris teso a realizzare il risultato che il compratore si prefigurava di ottenere sin dalla conclusione del contratto. I difetti nel preliminare di vendita: i rimedi della riduzione del prezzo e dell’esatto adempimento come strumenti di reazione all’inesatta attuazione dello scambio contrattuale.

 

  • 12. Riparazione e sostituzione nella vendita dei beni di consumo. La recuperabilità del risultato traslativo quale tutela satisfativa, inscrivibile tra i rimedi contro l’inadempimento, nei termini di un’azione per l’esatto adempimento. L’obbligazione del venditore quale obbligazione di dare e di fare. La diligenza come unità di misura della prestazione, come criterio per valutare gli estremi oggettivi dell’inesatto adempimento. La possibilità del creditore-consumatore di rifiutare la prestazione inesatta, e ciò a prescindere dalla colpa del debitore-venditore. Il rifiuto della prestazione inesatta e giustificazione apprezzabile: la correttezza del consumatore

 

  • 13. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto. L’interesse del creditore-consumatore e l’importanza dell’inadempimento quali presupposti necessari per la concessione del rimedio risolutorio. La colpa del debitore-venditore quale presupposto della sola sanzione del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

 

  • 14. Conclusioni. L’impossibilità di configurare la nuova disciplina sulla vendita dei beni di consumo come una variante o un sottotipo della vendita: il nuovo sistema letto nel quadro delle regole interne in tema di inattuazione/inadempimento del programma contrattuale. La possibilità offerta al consumatore dall’art. 135 cod. consumo, di agire direttamente ai sensi dell’art. 1453 c.c. per sottrarsi alla gerarchia dei rimedi ed ai termini di prescrizione e decadenza, contemplati in tema di garanzia per vizi dall’art. 1495 c.c.. Verso una prospettiva di riforma del settore della garanzia per vizi: l’abbandono anche nella vendita civile del concetto di vizio e l’adozione del concetto di “difetto di conformità”. L’ingresso nell’ordinamento codicistico di una nuova obbligazione, quella di conformità al contratto del bene che deve essere consegnato. Superamento dei rimedi che si profilano contro l’inesatta attribuzione traslativa e utilizzazione dei rimedi che si rivelano essere strumenti di reazione all’inesatta esecuzione dello scambio contrattuale.

 

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