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Nota a sentenza del tribunale di Catanzaro del 22 giugno 2005 N. 1682 in “Le corti calabresi”, vol. 02/07 pp. 432 ss., ISSN 1824-498X.

  • 1. Il fatto. Nel periodo compreso tra marzo 2001 e gennaio 2002, il sig. M. M. impartiva al Credito Italiano Spa (oggi Unicredit Banca Spa), tre ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation TV per un importo complessivo di Eur 4.916.000,00. Il sig. M. M. deduceva che, per i notori eclatanti risvolti del caso Parmalat, tali operazioni avevano di fatto comportato la perdita secca dell’ingente capitale investito, fatto addebitabile a responsabilità della Banca che aveva contravvenuto ad una serie di norme contrattuali, legislative e regolamentari; per tale motivo, con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2004, conveniva in giudizio la Unicredit Banca Spa al fine di ottenere la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme oggetto di investimento. Il Tribunale civile di Catanzaro dichiarava la nullità dei tre ordini di acquisto per avere l’istituto di credito violato doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità dei mercati, come previsti dall’art. 21 comma 1 lett. a) del T.U.I.F. n. 58 del 1998, considerato norma imperativa ex art. 1418 in considerazione della natura degli interessi tutelati. Nella specie metteva in rilievo sia la violazione dei doveri di informazione, poiché negli ordini di acquisto non era stato evidenziato che le operazioni si sarebbero svolte in un mercato non regolamentato (Euro TLX) , sia la violazione del principio di adeguatezza previsto dall’art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98. Nonostante, infatti, il rifiuto espresso dall’investitore di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio, le operazioni erano di per sé inadeguate sia per l’entità e la natura degli investimenti, che per la tipologia di mercato all’interno del quale i titoli erano stati negoziati. Inoltre, l’attività di consulenza prestata dopo l’operazione di acquisto, con la quale l’intermediario suggeriva all’investitore, ancor prima del default della Parmalat, diversificate forme di investimento, avvalorava l’inadeguatezza dell’investimento eseguito.

 

  • 2. Le clausole generali di correttezza, diligenza e trasparenza nel diritto comune e nell’art. 21 del T.U.I.F. La correttezza.

 

  • 3. (Segue) La diligenza.

 

  • 4. (Segue) La trasparenza.

 

  • 5. Il ruolo rivestito dall’informazione nel mercato finanziario. La necessità di apprendere le indispensabili informazioni dei clienti (know your customer rule).

 

  • 6. L’obbligo dell’intermediario di informarsi e di informare “adeguatamente” l’investitore (know the security rule). Il principio di adeguatezza (suitability rule).

 

  • 7. Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione e profilo di rischio del cliente. La consulenza finanziaria.

 

  • 8. Nullità virtuale del contratto per violazione di norme imperative e responsabilità contrattuale.

 

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